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EDILIZIA

Capacità di sintesi, creatività, passione, esperienza e buon senso sono le direttrici con cui lo studio si approccia a qualsiasi incarico. Per noi la progettazione deve essere realizzata con scienza, coscienza ed esperienza. La nostra passione è al servizio di chi vuole migliorare gli ambienti in cui vive e lavora e di chi vuole realizzare il meglio per i propri investimenti immobiliari.

 

All'interno del complesso panoramica della disciplina edilizia e dei titoli abilitativi negli ultimi anni sono state apportate rilevanti modifiche.
Dal 2010 ad oggi sono intervenuti numerosi provvedimenti che, con cadenza annuale, hanno sostanzialmente ridisegnato la classificazione degli interventi edilizi e il relativo regime normativo.
Da un sistema improntato sostanzialmente su due binari (permesso di costruire e denuncia di inizio attività) e su un’attività prettamente autorizzatoria della pubblica amministrazione, si è passati ad un regime di maggior liberalizzazione degli interventi edilizi e responsabilizzazione dei professionisti incaricati con l’introduzione di nuovi istituti giuridici.
A seguito dei diversi interventi legislativi tutti caratterizzati dall’utilizzo della decretazione d’urgenza (DL 40/2010; DL 78/2010; DL 70/2011; DL 69/2013; DL 133/2014) il sistema dei titoli abilitativi è oggi articolato tra Permesso di costruire - DIA in alternativa al permesso di costruire, SCIA, Comunicazione di inizio attività (CIL) - comunicazione di inizio attività asseverata (CILA) e attività libera.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Permesso di costruire

Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.

In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.

DIA, SCIA, CILA, CIL

DIA, SCIA, CILA, CIL

Gli strumenti tecnico-amministrativi adottabili al fine del rilascio di permessi edoilizi sono molteplici e vanno dal Permesso di costruire, alla D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività), S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e C.I.L. (Comunicazione di Inizio Lavori).

 

Il Permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.

 

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo, la cui disciplina è contenuta nel Testo unico dell'edilizia della Repubblica italiana (decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) che ne descrive il potere e i limiti agli artt. 22 e 23.

Dal 2010 è stata, per la maggior parte dei casi, sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), tuttavia la D.I.A. ancora oggi esiste e può essere utilizzata, per le varianti in corso d'opera, invece di un permesso di costruire, qualora si apportino modifiche non sostanziali.

 

La Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) è stata introdotta in Italia dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010, che ha sostituito, nella maggior parte delle ipotesi, la DIA (Denuncia di Inizio Attività).

 

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è stata introdotta nel 2010 con la Legge 73 che ha modificato l'Art. 6 del Testo Unico dell'edilizia (d.p.r. 380/01).

É uno strumento normativo finalizzato a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria come l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. (Art. 6 comma 1 lettera a del T.U 380/01).
La legge n.164 del 2014 (conversione del cosiddetto decreto Sblocca Italia) ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

 

Con la Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) in edilizia libera possono essere realizzate:

- opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;

- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);

- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

- realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

PIANO CASA

Piano Casa

Il Piano Casa è una legge finalizzata a rilanciare i settori occupazionali, economici ed abitativi attraverso la razionalizzazione e il rinnovo del patrimonio esistente. La legge permette di incrementare la volumetria degli edifici esistenti residenziali e non residenziali fino al 20% (o più, in particolari casi), di cambiare la destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, di intervenire con demolizioni e ricostruzioni, di recuperare a fini residenziali i volumi accessori e pertinenziali degli edifici.

RECUPERO SOTTOTETTI

Recupero sottotetti

Il recupero abitativo del sottotetto è un intervento edilizio che consente di trasformare in mansarda abitabile un volume esistente altrimenti inutilizzato.

 

In tutta Italia è possibile effettuare il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ma le modalità sono disciplinate da leggi regionali, per cui i requisiti richiesti sono diversi da Regione a Regione.
Possono ad esempio cambiare:
- l’anno di costruzione dei sottotetti ammessi;
- le destinazioni d’uso ammesse;
- i rapporti aeroilluminanti richiesti.

 

Così, se in alcune Regioni sono ammessi al recupero abitativo solo i sottotetti ultimati da diversi anni, in altre è possibile richiederlo anche per quelli di recente ultimazione.
In genere comunque è possibile recuperare solo quei sottotetti che risultano già costruiti al momento dell’entrata in vigore delle norme.

PRESTAZIONE ENERGETICA

Prestazione energetica

l' A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica, prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.

DIREZIONE LAVORI

Direzione Lavori

Svolgiamo attività di Direzione Lavori per qualsiasi tipo di cantiere, occupandoci di tutti gli aspetti a esso connessi, dalle notifiche di inizio e fine lavori agli Enti competenti (Comune, Asl, Direzione Provinciale del Lavoro, ...), al corretto svolgimento del cantiere, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

SICUREZZA

Sicurezza

Oltre alla Direzione Lavori ci occupiamo anche della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle opere, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore, con particolare riguardo alla realizzazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C.), ai sensi dell'art.100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

TABELLE MILLESIMALI

Tabelle millesimali

Le tabelle millesimali, ai sensi della legge italiana, rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell'intero edificio, fatto uguale a 1.000 (da qui il nome).

 

Le tabelle sono un allegato del regolamento e ne rappresentano lo strumento attuativo più importante. Da esse dipende la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie ma soprattutto le maggioranze assembleari. Le tabelle millesimali devono essere redatte da un tecnico (Ingegnere, perito edile, geometra, architetto) che ha le competenze tecniche in quanto si dovrà sempre procedere alle operazioni materiali, come le misurazioni di tutte le unità immobiliari, e poi alla successiva elaborazione tecnica con redazione delle tabelle vere e proprie e un elaborato descrittivo cosiddetto Relazione qualitativa e quantitativa del condominio.

SCIA PER IMPRESE

SCIA per Imprese

Mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alle imprese è consentito di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati.

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